Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

Descrizione

Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella che ha maggiore superficie utile. Il mutamento di destinazione di uso di un immobile, qualora venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato, si configura come restauro e risanamento conservativo o come ristrutturazione edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380, art. 3):

  • il restauro e risanamento conservativo comprende gli interventi rivolti a conservare l’immobile mediante opere che ne rispettano gli elementi tipologici, formali e strutturali e possono comportare il mutamento della destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia conforme allo strumento urbanistico
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno l’obiettivo di trasformare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e possono comportare il mutamento della destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia conforme allo strumento urbanistico

La Legge regionale 08/07/2009, n.14, art. 8, com. 2 e 2-bis disciplina l’applicazione del mutamento di destinazione d’uso agli interventi previsti dal Piano casa regionale.

Approfondimenti

È possibile presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, che non riguardano le parti strutturali dell’edificio (Decreto del Presidente della repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis, com. 1).

È possibile presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia (SCIA) per i seguenti interventi di ristrutturazione edilizia:

È necessario chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, com. 1, lett. c).

 

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